Accesso civico e agli atti

ACCESSO CIVICO (Art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013)

Il nuovo testo dell’ art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 disciplina due forme di accesso civico, senza modificare la previgente normativa relativa al diritto di accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.:

  1. Accesso civico agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria: l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  2. Accesso civico generalizzato: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: per l’esercizio di entrambe le forme di accesso civico non è necessaria alcuna legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. All’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. All’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
  3. Ad altro Ufficio indicato dall’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
  4. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

PROCEDIMENTO: il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (fatta salva l’ipotesi di sospensione dei termini prevista dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013 nel caso in cui siano individuati i controinteressati). In caso di accoglimento, l’Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione su supporti materiali.

RIMEDI NEL CASO DI RIFIUTO, DIFFERIMENTO O LIMITAZIONE DELL’ACCESSO

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può: presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5-bis co. 2, lettera a) del D.Lgs. 33/2013, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell’Ente competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Arsial è il Dott. Giorgio Antonio Presicce.

Per informazioni:

ARSIAL – tel. 06 86273460

Via R. Lanciani, 38

00100 – Roma

 

Link a delibera ANAC su FOIA

 

 

Allegati