Dalla legge di orientamento al decreto del 2007

I mercati agricoli di vendita diretta, nelle loro forme più varie, da oltre un decennio sono una realtà in espansione anche nel Lazio, a partire dalla definizione di un quadro normativo di riferimento, con la legge di orientamento del 2001 (D. L.vo 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”) che all’art. 4 ha precisato l’oggetto dell’attività di vendita per gli imprenditori agricoli (prevalenza di prodotti di origine aziendale e/o ottenuti dalla trasformazione in azienda dei medesimi) e i criteri da rispettare: rispetto delle nome igienico-sanitarie, comunicazione preventiva al comune in cui ha sede l’azienda, sia per la vendita itinerante che per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o in luoghi aperti al pubblico.

La vendita diretta non rientra nella fattispecie dell’attività commerciale ai sensi del D. L.vo 114/1998, a meno che, i ricavi non superino nell’anno solare la somma di 160.000 euro per gli imprenditori individuali e di 4 milioni di euro per le società. Visto il crescente interesse per la costituzione di mercati contadini, in seguito alle positive esperienze promosse da diverse realtà associative o imprenditoriali, il ministero delle politiche agricole con il decreto 20 novembre 2007 ha definito alcune regole per la creazione di mercati riservati alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli. Spetta ai comuni il compito di istituire o autorizzare i mercati, garantendone l’accesso agli imprenditori agricoli interessati attraverso il loro potere di regolamentazione. La scelta delle modalità di gestione, invece, è lasciata all’autonomia delle singole realtà locali.