Nuove norme per l’agriturismo: verso l’elenco unico della multifunzionalità

28/11/2018 - 

La legge regionale sulla semplificazione adottata appena un mese fa, apporta sostanziali cambiamenti alla normativa che regola il settore agrituristico nel Lazio. Vengono introdotti un nuovo elenco degli operatori e nuovi limiti per la somministrazione di cibi e bevande.

L’entrata in vigore nel Lazio della legge regionale n. 7/2018Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, attraverso le modifiche apportate alla L. R. n. 14/2006 che regolamenta il settore, introduce alcuni cambiamenti sostanziali per l’esercizio dell’attività agrituristica. Cambiamenti varati per valorizzare il ruolo multifunzionale dell’azienda agricola, favorendone la collocazione sul mercato, in un momento di forte crescita, anche economica, delle attività legate al mondo rurale.

UN NUOVO ELENCO

In primis, viene riorganizzato l’elenco dei soggetti abilitati. Quello degli operatori agrituristici, transitato dalle Province alla Regione appena due anni fa, ora si chiamaElenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali, dove troveranno spazio, oltre all’agriturismo, la fattoria didattica e tutte le attività direttamente riconducibili al concetto di multifunzionalità agricola, stabilito dalla normativa vigente.

L’introduzione di un elenco unico della multifunzionalità è un’ulteriore conferma del ruolo che l’azienda agricola sta assumendo in questa fase. Più vicina alla concezione di piattaforma di servizi diversi, uniti dal denominatore comune della ruralità, piuttosto che di realtà agricola territoriale dedicata alla sola produzione di beni agricoli o enogastronomici.

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELL’AZIENDA AGRICOLA

La L.R. n. 7/2018 ridefinisce la tipologia delle attività esercitabili all’interno di una singola azienda agricola, differenziandole in:

    • attività agricole tradizionali, intese come quelle di coltivazione del fondo, zootecnia, itticoltura e silvicoltura, specificate all’articolo 2135 del c.c. e nel D. Lgs n. 28/2001;
    • attività multifunzionali, considerate di supporto, nelle quali confluiscono tutt’insieme di attività, inclusa quella agrituristica, orientate alla valorizzazione del territorio rurale, alla fornitura di beni e servizi, alla manipolazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente all’interno dell’azienda;
    • attività multimprenditoriali, svolte da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli all’interno dell’azienda sulla base di un “programma di connessione”, secondo quanto disposto dal reg. reg. n. 1/2018, che includono il turismo rurale, la formazione culturale, l’intrattenimento, l’assistenza terapeutico-riabilitativa, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari;
    • attività rurali aziendali, costituite dal complesso delle attività svolte all’interno di un’azienda agricola, che comprendono quelle agricole tradizionali, quelle multifunzionali e multimprenditoriali.

La nuova normativa identifica con la definizione di “agriturismo” soltanto l’ospitalità con pernottamento, la somministrazione di cibi o bevande, le degustazioni e le attività ricreative, culturali o sportive dirette alla valorizzazione del patrimonio rurale. Inoltre, ridefinisce i limiti per la somministrazione alimentare, che d’ora in avanti dovrà avvenire negli agriturismi soltanto con prodotti: per almeno il 30% propri, per non più del 25% extraregionali e per la parte restante reperiti presso aziende locali o del contesto regionale. Con poche eccezioni: per agriturismi situati in zone svantaggiate, montane, in aree protette o che abbiano sottoscritto con aziende agricole laziali accordi per la fornitura di materie prime o trasformati. In tutti questi casi, la percentuale di prodotti propri da impiegare nella somministrazione, scende al 25%. Sul piano della ristorazione in agriturismo resta invariato il vincolo degli 80 pasti giornalieri, superabili secondo le necessità. Tuttavia, il recupero delle eventuali eccedenze sarà quantificato su base mensile e non più quadrimestrale.

LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE

Sotto l’aspetto delle promozione e delle politiche di marchio, a tutela dell’immagine dell’intera categoria, viene ribadita l’importanza della classificazione e dell’utilizzo del brand “Agriturismo Italia” per le aziende laziali. Resi necessari soprattutto nel panorama attuale, quali elementi distintivi dell’attività e delle condizioni di garanzia verso il consumatore, in particolare per la tipologia dei servizi offerti e per l’attestazione di autenticità del contesto rurale.