Marino DOC

Tipologie:

“Marino” anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce

“Marino” superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce

“Marino” frizzante anche nei tipi abboccato o amabile

“Marino” spumante secco o amabile

“Marino” vendemmia tardiva amabile o dolce

“Marino” passito anche nei tipi amabile o dolce

“Marino” Malvasia del Lazio

“Marino” Trebbiano verde (Verdicchio bianco)

“Marino” Greco

“Marino” Bellone

“Marino” Bombino

La specificazione “Classico” è consentita per i vini della zona di origine più antica e

solo per le seguenti tipologie:

“Marino” classico anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

“Marino” classico superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

“Marino” classico vendemmia tardiva anche nei tipi amabile o dolce;

“Marino” classico passito anche nei tipi amabile o dolce.

Vitigni: Malvasia bianca di Candia (nota come Malvasia rossa) non inferiore al 50%. Possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, fino al massimo del 50% con esclusione dei vitigni aromatici.

La denominazione di origine controllata “Marino”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (sinonimo di Verdicchio bianco), Bellone, Greco e Bombino, è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% del corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo idonee alla coltivazione per la Regione Lazio, con esclusione dei vitigni aromatici.

Zona di produzione delle uve

L’intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo.

Marino DOC – Disciplinare di Produzione.