Previsto anche nella tipologia «Spumante»
Vitigni: Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933.
Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.