Un’indicazione facoltativa di qualità per le aree montane
“Prodotto di montagna” è un’indicazione facoltativa di qualità istituita dal Regolamento (UE) 2024/1143, che valorizza le produzioni agroalimentari ottenute e trasformate nelle aree montane. Questa certificazione rafforza il legame tra i prodotti e i territori di origine, riconoscendo il ruolo attivo delle comunità montane nella cura del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella trasmissione dei saperi tradizionali.
Quali prodotti possono essere certificati
Possono ottenere l’indicazione “Prodotto di montagna”:
- i prodotti da animali allevati e trasformati in zone montane (es. latte, uova);
- i prodotti da animali allevati per almeno due terzi della loro vita in zone montane, se trasformati in loco (es. carni);
- i prodotti da animali transumanti, allevati almeno un quarto della vita in pascoli montani;
- i prodotti dell’apicoltura, se il nettare e il polline sono raccolti esclusivamente in zone montane, da piante coltivate in tali aree.
In casi specifici, alcune fasi di trasformazione (macellazione, molitura, caseificazione, smielatura, ecc.) possono avvenire anche al di fuori dell’area montana.
Come ottenere l’indicazione
Gli operatori interessati devono trasmettere la comunicazione per l’uso dell’indicazione “Prodotto di montagna” alla Direzione Agricoltura della Regione Lazio, utilizzando il modulo disponibile (Allegato I del DM 26 luglio 2017), entro 30 giorni dall’avvio della produzione.
Il supporto di Arsial
Arsial è a disposizione per fornire supporto tecnico-normativo agli operatori nella predisposizione della documentazione richiesta per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa. Un contributo utile per promuovere la qualità e l’identità dei prodotti montani del Lazio.