La diversificazione dell’azienda agricola è la possibilità da parte delle aziende agricole di esercitare una serie di attività connesse e complementari a quella principale che, così come recita l’art.2135 del codice civile:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse […]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
La multifunzionalità, secondo una convincente definizione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD 2001), è l’insieme di contributi che il settore agricolo apporta al benessere sociale ed economico della collettività e che quest’ultima riconosce come proprie dell’agricoltura. In un’ottica normativa e con riferimento ai Regolamenti della Commissione Europea, il concetto di multifunzionalità si basa su tre principali categorie di funzioni:
- funzioni economiche: fra le quali, ad esempio, quella produttiva, la generazione di reddito e occupazione nelle aree rurali;
- funzioni ambientali: mantenimento della qualità dell’ambiente, conservazione del paesaggio e salvaguardia idrogeologica e della biodiversità;
- funzioni sociali: mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socioculturali, erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico terapeutico, qualità e sicurezza degli alimenti.
Il concetto di multifunzionalità esprime, quindi, il passaggio da una visione essenzialmente produttiva dell’agricoltura a una visione più ampia che associa al settore agricolo funzioni ambientali, culturali, sociali oltre che puramente economiche.
Nella Regione Lazio l’attività di diversificazione è normata dalla Legge Regionale n. 14 del 2 novembre 2006 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”; in cui sono declinate tutte le attività connesse e complementari all’attività agricola che, comunque, deve rimanere prevalente.